Statuto

Statuto

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Statuto dell’Associazione “Orizzonti del diritto commerciale – Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale”

TESTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTASI IN DATA 3 NOVEMBRE 2021, COME DA VERBALE A ROGITO NOTAIO SALVATORE SALTARELLI DI NETTUNO REP.N.1235 RACC.N.980

 

Articolo 1

(Costituzione e sede dell’associazione)

  1. È costituita l’associazione Orizzonti del diritto commerciale – Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale.
  2. L’associazione ha durata illimitata e sede in Roma, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma.

Articolo 2

(Finalità dell’associazione)

  1. L’associazione non ha fine di lucro, è apartitica, aconfessionale ed ispira la propria attività ai principi di valorizzazione del merito, di non discriminazione e di parità fra i generi.
  2. Essa ha lo scopo di: promuovere lo studio e la ricerca nel campo delle discipline afferenti al diritto dell’impresa, delle società, della concorrenza e del mercato, della crisi d’impresa, della proprietà intellettuale, dei contratti commerciali interni e internazionali, delle imprese bancarie e di assicurazione, degli intermediari e dei mercati finanziari, dei titoli di credito e delle operazioni finanziarie e di investimento, alla protezione giuridica dei dati e dei loro titolari, alle tecnologie digitali ed ai sistemi autonomi applicati all’impresa ed ai mercati, e di tutte le altre discipline tradizionalmente incluse nel settore scientifico del diritto commerciale e di favorire lo scambio di idee e la discussione, in prospettiva altresì comparatistica ed interdisciplinare, tra studiosi italiani e stranieri, anche mediante convegni, seminari e la partecipazione a progetti di ricerca comuni. L’associazione inoltre promuove: (a) anche mediante l’adesione a network telematici nazionali ed internazionali, la circolazione degli scritti dei soci; (b) la discussione dei risultati delle ricerche anche nel corso del loro svolgimento, attraverso convegni ed incontri basati su “call for papers”; (c) occasioni di incontro con giovani studiosi allo scopo di agevolarne l’inserimento nel circuito scientifico nazionale e internazionale; (d) la pubblicazione, anche a proprie spese, di volumi e di periodici; (e) il dibattito sulle questioni istituzionali attinenti alle discipline del diritto dell’impresa e del mercato, attraverso l’organizzazione di seminari e convegni, nonché attraverso la partecipazione – nelle diverse sedi competenti – agli incontri a ciò dedicati.
  3. L’associazione è dotata di un proprio sito internet, attraverso il quale diffonde i risultati delle proprie attività.
  4. L’associazione può aderire a organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità similari o collegate e può collaborare con essi.

Articolo 3

(Acquisto della qualità di socio)

  1. Sono soci dell’associazione, oltre ai costituenti, su loro richiesta, i professori e le professoresse universitari di prima e di seconda fascia, anche in quiescenza, del settore scientifico-disciplinare del diritto commerciale.
  2. L’ammissione è dichiarata dal consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato o dell’interessata.
  3. I professori e le professoresse universitari, di prima o seconda fascia, anche in quiescenza, la cui produzione scientifica denoti nel corso del tempo un prevalente e perdurante interesse per le discipline di cui all’art. 2, comma 2, pur se incardinati in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello del diritto commerciale, possono essere ammessi come soci, salvo quanto disposto dall’art. 7, comma 1 e dall’art. 13, comma 1. Lo stesso vale per gli studiosi e le studiose di nazionalità non italiana, impegnati in Italia o all’estero in attività̀ di ricerca e di insegnamento a livello universitario e la cui produzione scientifica presenti i caratteri indicati nel primo periodo del presente comma.
  4. Nei casi previsti dal comma precedente, l’ammissione è deliberata, a seguito di motivata richiesta scritta dell’interessato o dell’interessata, dal consiglio direttivo, che valuta la sussistenza del requisito indicato nel primo periodo del medesimo comma.
  5. Sul diniego di ammissione si pronuncia, ove richiesto dall’interessato o dall’interessata, il collegio dei garanti.
  6. Il consiglio direttivo, con delibera motivata e assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può̀ nominare socio onorario chi abbia nel corso della sua carriera contribuito significativamente allo sviluppo degli studi di diritto commerciale. I soci onorari non sono obbligati al pagamento della quota associativa di cui al successivo art. 4.
  7. La partecipazione alle attività scientifiche e culturali dell’associazione è aperta ai ricercatori, ai dottorandi e ai dottori di ricerca ed in generale ai giovani studiosi e studiose di discipline afferenti all’area del diritto commerciale, con le modalità di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo.

Articolo 4

(Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuale in denaro (“quota associativa”), nella misura fissata dal consiglio direttivo. Il pagamento deve essere effettuato entro il 15 maggio dell’anno di riferimento.
  2. In caso di mancato pagamento della quota associativa per tre o più annualità, anche non consecutive, il consiglio direttivo comunica mediante posta elettronica all’inadempiente lo stato dei suoi pagamenti e lo invita a procedere al saldo del proprio debito entro un termine contestualmente indicato. Il mancato pagamento entro il termine indicato vale come dichiarazione di difetto di interesse alla prosecuzione del rapporto associativo e provoca la decadenza del socio.
  3. La qualità di socio si acquista a seguito della comunicazione scritta, da parte del consiglio direttivo, della deliberazione di ammissione.
  4. La qualità di socio si perde soltanto per morte, recesso, esclusione o decadenza ai sensi del comma 2 del presente articolo. Non si perde per effetto dell’ingresso nello stato di quiescenza.
  5. Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta trasmessa al consiglio direttivo per posta elettronica. Il recesso ha effetto immediato.
  6. La delibera di esclusione per gravi motivi diversi dalla morosità è adottata dall’assemblea, a voto segreto e a maggioranza dei soci presenti, su proposta del consiglio direttivo e previo parere del collegio dei garanti, il quale deve previamente sentire il socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata all’interessato mediante pec ovvero con lettera raccomandata a.r. indirizzata al suo domicilio.

Articolo 5

(Organi dell’associazione)

  1. Sono organi dell’associazione: a) l’assemblea dei soci; b) il consiglio direttivo; c) il presidente; d) il collegio dei garanti.
  2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 6

(Assemblea)

  1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per deliberare: a) sulle linee programmatiche che il consiglio direttivo dovrà seguire nello svolgimento della sua attività; b) sulle questioni e le proposte formulate dal consiglio direttivo o da almeno venti soci; c) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con avviso da inviarsi almeno trenta giorni prima della riunione, mediante posta elettronica, all’indirizzo comunicato dai singoli soci.
  2. L’assemblea si riunisce altresì quando ne è fatta richiesta al consiglio direttivo da parte di almeno quaranta soci, purché tale richiesta sia accompagnata dalla specifica indicazione degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
  3. L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvo quanto previsto dal successivo comma.
  4. L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di scioglimento e di esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di membri di organi dell’associazione è necessario il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno un quarto dei soci aventi diritto.
  5. I soci hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare se sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  6. Non è ammesso il voto per delega.
  7. In occasione della riunione annuale dell’assemblea dei soci viene di norma organizzato un incontro di studio su temi di interesse scientifico o istituzionale, individuati di volta in volta dal consiglio direttivo.
  8. L’assemblea si riunisce presso la sede dell’associazione. È tuttavia consentito lo svolgimento della riunione assembleare in una sede universitaria diversa, individuata di volta in volta secondo criteri di rotazione geografica, oppure da remoto tramite videoconferenza su piattaforma digitale. Parimenti è consentito utilizzare strumenti digitali per lo svolgimento da remoto delle votazioni relative all’elezione degli organi associativi.

Articolo 7

(Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è formato da nove membri, eletti dall’assemblea tra i soci di cui all’art. 3, comma 1, che sono in regola con il pagamento della quota associativa. L’incarico ha durata triennale, con il limite di due mandati consecutivi.
  2. Costituisce causa di decadenza il mutamento di settore scientifico-disciplinare.
  3. Ogni anno il consiglio viene rinnovato per un terzo dei suoi componenti.
  4. L’elezione dei componenti del consiglio direttivo ha luogo a scrutinio segreto.
  5. Le candidature vanno presentate non prima della data di indizione dell’assemblea e non oltre il 10° antecedente la medesima data, mediante comunicazione per posta elettronica all’indirizzo indicato dal consiglio direttivo; esse vengono immediatamente rese pubbliche tramite il sito Internet dell’associazione. Il Consiglio direttivo, nel rammentare in forma scritta ai soci termini e modalità per l’invio delle candidature, ne sollecita la presentazione anche da parte del genere meno rappresentato, in modo da promuovere l’equilibrio di genere negli organi associativi.
  6. Ciascun socio può indicare sulla scheda elettorale non più di un nome.
  7. Sono eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti purché non ne risulti la presenza nel consiglio direttivo di più di un componente dello stesso Dipartimento e di più di due componenti dello stesso Ateneo. Qualora si verifichi questa eventualità, subentrano i soci che seguono nella graduatoria dei votati. In caso di parità di voti ottenuti, si applicano in via graduata i seguenti criteri: a) l’esponente del genere meno rappresentato prevale su quello/a del genere più rappresentato; b) a parità di genere, il professore di prima fascia, prevale sul professore di seconda fascia; c) a parità di ruolo, prevale il più anziano nel ruolo; d) in caso di persistente parità, prevale il più anziano d’età.
  8. Il consiglio direttivo dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall’assemblea, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dell’associazione, delibera sull’ammissione di nuovi soci, dichiara la decadenza dei soci nel caso di cui all’art. 4, comma 2, propone l’esclusione dei soci per gravi motivi, determina l’ammontare della quota associativa annuale ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell’associazione.
  9. Il consiglio direttivo ha altresì il potere regolamentare con riferimento a tutti gli aspetti della vita associativa, ivi incluso il procedimento di elezione degli organi.
  10. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a sostituirli fino alla riunione della successiva assemblea. Il consigliere nominato dall’assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Art. 8

(Riunioni e deliberazioni del consiglio direttivo)

  1. Il presidente convoca il consiglio direttivo quando lo ritenga necessario ed in ogni caso su richiesta di almeno tre consiglieri.
  2. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
  3. Se non disposto diversamente, il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
  4. Il consiglio direttivo procede, a maggioranza qualificata dei due terzi e con scrutinio segreto, all’elezione del presidente tra i suoi componenti; inoltre designa, a maggioranza qualificata dei due terzi, anche al di fuori dei propri componenti, il segretario e il tesoriere.
  5. Il consiglio può riunirsi in luogo diverso dalla sede dell’associazione. La riunione può svolgersi anche a distanza, mediante videoconferenza o altri strumenti telematici appropriati.
  6. L’assenza ingiustificata di un componente da due sedute consecutive del consiglio direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal consiglio stesso nella prima seduta successiva.

Articolo 9

(Presidente)

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e presiede il consiglio direttivo e l’assemblea.
  2. In caso di suo impedimento temporaneo, le funzioni del presidente sono esercitate dal componente del consiglio direttivo più anziano nel ruolo dei professori ordinari.
  3. La carica di presidente del consiglio direttivo cessa allo scadere del mandato e non si rinnova automaticamente nell’eventuale mandato immediatamente successivo.

Articolo 10

(Segretario)

  1. Il segretario collabora col presidente nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali e cura insieme a lui l’attuazione delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo.
  2. L’ incarico ha durata annuale ed è rinnovabile.
  3. Il segretario è invitato alle riunioni del consiglio direttivo, anche quando non sia stato scelto fra i componenti di quest’ultimo. In tal caso, partecipa alla riunione senza diritto di voto.

Articolo 11

(Tesoriere)

  1. Il tesoriere, nell’ambito delle mansioni affidategli dal consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote e all’amministrazione del patrimonio dell’associazione e sottopone al consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo.
  2. L’ incarico ha durata annuale ed è rinnovabile.
  3. Il tesoriere è invitato alle riunioni del consiglio direttivo, anche quando non sia stato scelto fra i componenti di quest’ultimo. In tal caso, partecipa alla riunione senza diritto di voto.

Articolo 12

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito: a. dalle quote versate annualmente dai soci; b. da contributi e donazioni di soci o di terzi.
  2. L’associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, e provvedere alla registrazione dello stesso come marchio. Il consiglio direttivo può consentire l’utilizzo del logo compatibilmente con le finalità dell’associazione.

Articolo 13

(Collegio dei garanti)

  1. Il collegio dei garanti è composto da tre soci ai sensi dell’art. 3, comma 1, eletti dall’assemblea, con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 7.
  2. I garanti restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
  3. Il collegio procede, secondo equità e senza particolari formalità procedurali, al tentativo di conciliazione su eventuali reclami dei soci avverso le deliberazioni di organi dell’associazione e sulle controversie riguardanti l’associazione che uno o più soci sottopongano al suo esame.
  4. Il collegio esprime altresì il proprio parere sulle proposte di esclusione per gravi motivi sottoposte dal consiglio direttivo all’assemblea ai sensi dell’art. 4.6 e su eventuali altre questioni che il consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporgli.

Articolo 14

(Esercizio finanziario)

  1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15

(Scioglimento)

  1. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con il quorum previsto dall’art. 6.4.
  2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’assemblea, lo scioglimento è dichiarato con deliberazione del consiglio direttivo che accerta il verificarsi di tale situazione.
  3. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione è devoluto a una o più istituzioni aventi finalità di ricerca o di promozione della ricerca nel campo del diritto commerciale e di divulgazione dei suoi risultati, anche attraverso la pubblicazione di riviste o periodici di carattere scientifico. Dette istituzioni verranno individuate contestualmente alla deliberazione di scioglimento dall’assemblea o, nell’ipotesi prevista nel comma precedente, dal consiglio direttivo.

Art. 16

(Norma transitoria)

Abrogato

 

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