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Statuto

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Statuto dell’Associazione “Orizzonti del diritto commerciale – Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale”

Articolo 1 (Costituzione e sede dell’associazione)

1. E’ costituita l’associazione Orizzonti del diritto commerciale – Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale.
2. L’associazione ha durata illimitata e sede in Roma, presso la Sezione di Diritto privato del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università “La Sapienza”.

Articolo 2 (Finalità dell’associazione)

1. L’associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
2. Essa ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel campo del diritto commerciale e di favorire lo scambio di idee e di informazioni tra gli studiosi italiani e stranieri di diritto commerciale, anche mediante convegni, dibattiti, ricerche e pubblicazioni. Promuove, anche mediante l’adesione a networks telematici nazionali ed internazionali, la circolazione degli scritti di soci e non soci; organizza iniziative su questioni istituzionali e diffonde anche attraverso il proprio sito Internet i risultati delle proprie attività. Favorisce in particolare le occasioni di incontro con giovani studiosi italiani e stranieri e la discussione dei temi e dei risultati delle ricerche anche nel corso del loro svolgimento.
3. L’associazione può aderire a organismi, anche stranieri o internazionali, con finalità similari o collegate e può collaborare con essi.

Articolo 3 (Categorie di soci)

1. Sono soci ordinari dell’associazione, oltre i costituenti, su loro richiesta, i professori universitari, anche fuori ruolo e in pensione, di prima fascia (ordinari e straordinari) e di seconda fascia (associati) attualmente compresi nel settore scientifico-disciplinare del diritto commerciale oppure che, nella loro carriera, siano risultati vincitori di un concorso o di una procedura di valutazione comparativa (per professore di prima o di seconda fascia) banditi per il settore scientifico-disciplinare del diritto commerciale.
2. Sono inoltre ammessi come soci ordinari, su loro richiesta, i professori universitari, anche fuori ruolo o in pensione, di prima e di seconda fascia, la cui produzione scientifica denoti un prevalente e perdurante interesse per il diritto commerciale, e che siano attualmente compresi in settori scientifico-disciplinari affini a quello del diritto commerciale.
3. L’ammissione è dichiarata dal consiglio direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato. Sul diniego di ammissione si pronuncia, a voto segreto, l’assemblea, ove richiesto dall’interessato.
4. Il consiglio direttivo può ammettere studiosi stranieri che siano o siano stati impegnati in attività di ricerca e di insegnamento a livello universitario e la cui produzione scientifica abbia ad oggetto temi afferenti al diritto commerciale. quali soci corrispondenti. I soci corrispondenti non sono obbligati al pagamento della quota associativa di cui al successivo art. 4.
5. Il consiglio direttivo, con delibera motivata e assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può nominare socio onorario chi abbia nel corso della sua carriera contribuito significativamente allo sviluppo degli studi di diritto commerciale. I soci onorari non sono obbligati al pagamento della quota associativa di cui al successivo art. 4.
6. La partecipazione alle attività dell’associazione è aperta ai ricercatori e ad altri studiosi del diritto commerciale con le modalità di volta in volta stabilite dal consiglio direttivo.

Articolo 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuale in denaro (“quota associativa”), nella misura ed entro il termine fissati dal consiglio direttivo.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio si acquistano a seguito della comunicazione scritta, da parte del consiglio direttivo, dell’avvenuta ammissione.
3. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
4. Il diritto di recesso può essere esercitato in qualsiasi momento, mediante dichiarazione scritta trasmessa al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
5. La delibera di esclusione per morosità è adottata dal consiglio direttivo dopo aver diffidato il socio almeno due volte per iscritto.
6. La delibera di esclusione per gravi motivi diversi dalla morosità è adottata dall’assemblea, a voto segreto e a maggioranza dei soci presenti, su proposta del consiglio direttivo e previo parere del collegio dei probiviri, il quale deve previamente sentire il socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata a.r. indirizzata al suo domicilio.

Articolo 5 (Organi dell’associazione)

1. Sono organi dell’associazione: a. l’assemblea dei soci; b. il consiglio direttivo; c. il presidente; d. il collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 6 (Assemblea)

1. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per deliberare: a) le linee programmatiche che il consiglio direttivo dovrà seguire nello svolgimento della sua attività; b) sulle questioni e le proposte formulate dal consiglio direttivo o da almeno venti soci; c) l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo, con avviso da inviarsi almeno trenta giorni prima della riunione, mediante posta, anche elettronica, o telefax.
2. L’assemblea si riunisce altresì quando ne è fatta richiesta al consiglio direttivo da parte di almeno quaranta soci, purchè tale richiesta sia accompagnata dalla specifica indicazione degli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
3. L’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. L’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di scioglimento e di esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di membri di organi associativi è necessario il voto favorevole della maggioranza che rappresenti almeno un quarto dei soci aventi diritto.
5. I soci hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare purchè in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Non è ammesso il voto per delega.
7. In occasione della riunione annuale dell’assemblea dei soci viene organizzata una giornata di studio. La sede della riunione annuale è individuata di volta in volta secondo criteri di rotazione geografica.

Articolo 7 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è formato da nove membri eletti dall’assemblea tra i soci. L’incarico ha durata triennale con il limite di due mandati consecutivi.
2. Ogni anno il consiglio viene rinnovato per un terzo dei suoi componenti.
3. L’elezione dei componenti del consiglio direttivo ha luogo a scrutinio segreto. Le candidature vanno comunicate tramite e-mail al consiglio direttivo almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea e vengono pubblicizzate sul sito Internet dell’associazione. Ciascun socio può indicare sulla scheda elettorale non più di un nome.
4. Sono eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti purchè nel consiglio non vi sia più di un componente della stessa facoltà e più di tre dello stesso ateneo. Qualora si verifichi questa eventualità subentrano i soci che seguono nella graduatoria dei votati. In caso di parità di voti ottenuti, si applicano in via graduata i seguenti criteri: a. il professore di prima fascia, ordinario o straordinario, prevale sul professore di seconda fascia; b. a parità di ruolo, prevale il più anziano nel ruolo; c. in caso di persistente parità, prevale il più anziano d’età.
5. Il consiglio direttivo procede, a scrutinio segreto, all’elezione del presidente tra i suoi componenti; inoltre designa, anche al di fuori dei suoi componenti, il segretario e il tesoriere. Questi ultimi, se non componenti del consiglio direttivo, sono invitati alle sue riunioni.
6. Il consiglio direttivo dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall’assemblea, predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, delibera sull’ammissione di nuovi soci ordinari o corrispondenti e sulla nomina dei soci onorari, procede all’esclusione dei soci morosi, propone l’ammissione di nuovi soci corrispondenti e l’esclusione dei soci per gravi motivi, determina l’ammontare della quota associativa ed esercita ogni altro compito necessario per il funzionamento dell’associazione.
7. Il presidente convoca il consiglio direttivo quando lo ritenga necessario ed in ogni caso su richiesta di almeno tre consiglieri.
8. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
9. Se non disposto diversamente, il consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
10. Il consiglio può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell’associazione ed anche mediante videoconferenza, audioconferenza o altri strumenti telematici.
11. L’assenza ingiustificata di un componente da due sedute consecutive del consiglio direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal consiglio stesso nella prima seduta successiva.
12. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a sostituirli fino alla riunione della successiva assemblea. Il consigliere nominato dall’assemblea resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Articolo 8 (Presidente)

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e presiede l’assemblea.
2. In caso di suo impedimento temporaneo, le funzioni del presidente sono esercitate dal componente professore ordinario più anziano sulla base del ruolo universitario.

Articolo 9 (Segretario)

1. Il segretario collabora col presidente e cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Articolo 10 (Tesoriere)

1. Il tesoriere, nell’ambito delle mansioni affidategli dal consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote e all’amministrazione del patrimonio dell’associazione e sottopone al consiglio gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo.

Articolo 11 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito: a. dalle quote versate annualmente dai soci; b. da contributi e donazioni di soci o di terzi.
2. L’associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, e provvedere alla registrazione dello stesso come marchio. Il consiglio direttivo può consentire l’utilizzo del logo compatibilmente con le finalità dell’associazione.

Articolo 12 (Collegio dei probiviri)

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall’assemblea, con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 7.
2. I probiviri restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
3. Il collegio procede, secondo equità e senza particolari formalità procedurali, al tentativo di conciliazione su eventuali reclami dei soci avverso le deliberazioni di organi dell’associazione e sulle controversie riguardanti l’associazione che uno o più soci sottopongano al suo esame.
4. Il collegio esprime altresì il proprio parere sulle proposte di esclusione per gravi motivi sottoposte dal consiglio direttivo all’assemblea ai sensi dell’art. 4.6.

Articolo 13 (Esercizio finanziario)

1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 14 (Scioglimento)

1. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con il quorum previsto dall’art. 6.4.
2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività dell’assemblea, lo scioglimento è dichiarato con deliberazione del consiglio direttivo che accerta il verificarsi di tale situazione.
3. In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione sarà devoluto a un’istituzione avente finalità di ricerca nel campo delle scienze giuridiche, che verrà individuata contestualmente alla deliberazione di scioglimento dall’assemblea o, nell’ipotesi prevista nel comma precedente, dal consiglio direttivo.

Articolo 15 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la domanda di ammissione va indirizzata ai soci costituenti per e-mail all’indirizzo “adesioni@orizzontidelcommerciale.it”.
2. I soci costituenti provvederanno alla dichiarazione provvisoria di ammissione e alla riscossione della quota associativa, fissata per il primo esercizio in 100 (cento) euro. Il primo consiglio direttivo eletto dall’assemblea procederà alla verifica della regolarità e, quindi, alla conferma delle ammissioni così effettuate.
3. La prima assemblea dell’associazione per la nomina degli organi sociali verrà convocata a cura dei soci costituenti entro quattro mesi dalla data in cui l’associazione avrà raggiunto tramite le ammissioni provvisorie di cui al precedente comma la soglia di cinquanta soci; le candidature alla carica di consigliere andranno comunicate ai soci costituenti (all’indirizzo e-mail “candidature@orizzontideldiritttocommerciale.it”) nei modi e termini indicati nell’art. 7.3. In tale assemblea, immediatamente dopo la nomina degli organi sociali, si procederà, al fine di assicurare il meccanismo di rinnovo periodico di cui all’art. 7.2, a un sorteggio per individuare nell’ambito degli eletti nel consiglio direttivo coloro che resteranno in carica rispettivamente per un anno, due anni e tre anni.
4. L’associazione si scioglie di diritto qualora entro ventiquattro mesi dalla data di costituzione non si raggiunga la soglia di cento soci. In tal caso il consiglio direttivo provvederà a convocare l’assemblea, ponendo all’ordine del giorno la delibera di scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’associazione a un’istituzione avente finalità di ricerca nel campo delle scienze giuridiche. In occasione di tale riunione, l’assemblea potrà deliberare, con il quorum previsto per le deliberazioni di modifica dello statuto, la continuazione dell’attività purchè la denominazione dell’associazione venga modificata mediante l’eliminazione di ogni riferimento alla comunità italiana dei professori universitari di diritto commerciale.
5. Per i primi adempimenti successivi alla costituzione, ivi compresa la richiesta di codice fiscale, e fino alla nomina degli organi sociali, il rappresentante dell’associazione viene designato nell’atto costitutivo.