Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea sul caso “Nero Champagne” (causa T-239/23)

In data 25 giugno 2025 è stata emessa la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea in causa T-239/23, Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO c. EUIPO (ECLI:EU:T:2025:638). Il caso verte sulla registrabilità di un marchio d’impresa contenente al suo interno un’indicazione geografica da parte di un soggetto non autorizzato dall’associazione di produttori responsabile. Più precisamente, l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva ammesso la registrazione del marchio in questione (“Nero Champagne”), in virtù della speciale limitazione merceologica da parte del soggetto richiedente ai soli prodotti conformi all’indicazione geografica richiamata (DOP Champagne). Su ricorso del Comité francese, il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione EUIPO, sancendo che tale limitazione merceologica non può comportare una presunzione assoluta circa l’assenza di indebito sfruttamento della reputazione dell’indicazione geografica ad opera del marchio (come da prassi dell’Ufficio), bensì solo una presunzione relativa che può essere ribaltata sulla base di elementi probatori concreti, da valutarsi caso per caso. Inoltre, il Tribunale ha accolto direttamente la richiesta di opposizione al marchio in questione, respingendone dunque la registrazione, sulla base dell’ulteriore motivo di possibile inganno del consumatore quanto alle caratteristiche del prodotto così contrassegnato.

Questa sentenza, alquanto attesa (e altrettanto problematica per gli interrogativi che lascia aperti), rappresenta un precedente importante per il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi d’impresa, il cui impatto va ben oltre il solo settore vitivinicolo ma investe tutto il regime europeo delle indicazioni geografiche, incluse quelle artigianali e industriali di più recente introduzione.

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[Bernardo Calabrese, 2 luglio 2025]