Lo scorso 23 luglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128, che dà attuazione alla delega di cui all’art. 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal t.u.f.
Il decreto modifica i titoli I-bis (abusi di mercato), II (sanzioni amministrative), II-bis (disposizioni comuni) della parte V del t.u.f., intervenendo – inter alia – sulle modalità di applicazione delle sanzioni (ad es., in termini di automatismo); limitando la confisca ad una somma di denaro pari al (solo) profitto dell’illecito (e non anche al prodotto); rivedendo la procedura sanzionatoria prevista all’art. 195 t.u.f., che trova ora applicazione generalizzata a tutte le sanzioni del t.u.f. (con conseguente modifica dell’art. 187-septies in materia di abusi di mercato); intervenendo significativamente sulla disciplina degli impegni di cui all’art. 196-ter t.u.f.
Il decreto prevede inoltre l’inserimento di nuove disposizioni, quali l’art. 194.1 (“violazioni di carattere non rilevante”), gli artt. 195.1 e 195.2, rubricati rispettivamente “principi sulle sanzioni amministrative” – ove si prevede l’applicazione della disposizione più favorevole al sanzionato – e “concorso di sanzioni amministrative di competenza della Banca d’Italia e della Consob”, nonché l’art. 194-bis.1, che generalizza, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, il ricorso all’ordine di eliminare le infrazioni contestate o all’adozione di una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, con conseguente abrogazione degli artt. 194-quater e 194-septies t.u.f. Introduce infine gli artt. 196-quater, quinquies e sexies, relativi rispettivamente all’(istanza per l’)applicazione concordata delle sanzioni amministrative (c.d. settlement), all’istituto del pagamento in misura ridotta (con conseguente abrogazione dell’attuale art. 194-quinquies t.u.f.) e a disposizioni di attuazione.
Il provvedimento, come si leggeva già in sede di approvazione in esame preliminare dello schema di decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri, «è volto a rafforzare l’efficienza e l’efficacia del sistema sanzionatorio amministrativo in materia di mercati finanziari, individuando e selezionando le condotte illecite in base alla loro effettiva gravità, incrementando le garanzie per i soggetti destinatari dei procedimenti e perseguendo l’obiettivo di deflazionare il contenzioso, a beneficio dell’attività delle Autorità di vigilanza e del mercato».
Si precisa, infine, che l’art. 10 del decreto prevede l’applicazione differita (a partire dal nono mese successivo all’entrata in vigore del decreto) di talune disposizioni.
[Alessandra Zanardo, 30 luglio 2026]
