Pubblicato il correttivo sulle operazioni straordinarie transfrontarie e sulla scissione mediante scorporo

In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 143 del 23 giugno 2025, è stato pubblicato il d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88 che contiene disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 2 marzo 2023, n. 29 recante la disciplina sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 e che entrerà in vigore il prossimo 8 luglio.

Il decreto correttivo intervien su alcune questioni che avevano suscitato dubbi e divergenze interpretative nel primo periodo di applicazione della disciplina sulle operazioni straordinarie transfrontaliere e sulla scissione con scorporo.

In merito alla disciplina della scissione mediante scorporo, viene riformulata la nozione dell’operazione, al fine di chiarire che essa può avere ad oggetto anche l’intero patrimonio della società scissa e coinvolgere anche beneficiarie preesistenti (e non solo società di nuova costituzione); vengono introdotte delle semplificazioni al procedimento e al contenuto del progetto per le sole scissioni con scorporo con società beneficiaria di nuova costituzione; viene escluso il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 c.c. per i soli soci della scissa che non hanno consentito l’operazione.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle operazioni transfrontaliere, tra le principali novità si segnalano:

i. l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina anche alle società di persone, agli enti diversi dalle società e alle cd. operazioni internazionali;

ii. la modifica della nozione di trasformazione (oggi definita come «l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, conservando i propri diritti e obblighi e proseguendo in tutti i rapporti anche processuali, muta la legge alla quale è sottoposta adottando una forma giuridica prevista dalla legge dello Stato di destinazione e fissando la sede sociale nel rispetto di tale legge»);

iii. la previsione di specifiche disposizioni sul controllo di legalità effettuato dal notaio sull’operazione;

iv. l’affermazione del principio di prevalenza della disciplina dello Stato di destinazione in caso di contrasto con la disciplina dello Stato di provenienza, in relazione agli adempimenti successivi all’attuazione dell’operazione di trasformazione;

v. la riformulazione degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori delle società italiane che partecipano all’operazione.

Con riguardo alla trasformazione transfrontaliera, viene aggiunto un secondo comma all’art. 2510-bis c.c. secondo cui «la trasformazione effettuata ai sensi del primo comma si considera trasferimento di sede all’estero, senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione».

Si prevedono, inoltre, delle disposizioni transitorie per le operazioni rispetto alle quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia ancora stato pubblicato il relativo progetto.

Leggi il d.lgs. 19 giugno 2025, n. 88

[Anna Masi, 26 giugno 2025]