Pubblicati i Regolamenti delegati (UE) 2023/2485 e 2023/2486 del 27 giugno 2023

In data 21 novembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE )2023/2485 della Commissione del 27 giugno 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139, fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Come si legge nei considerando 2 e 3 del regolamento (UE) 2023/2485, i criteri di vaglio tecnico fissati dal regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione interessano attività in nove settori economici, scelti per via della quota di emissioni di gas a effetto serra sul totale e della comprovata capacità potenziale di evitare di produrre tali emissioni, ridurle o assorbirle. Quest’ultimo regolamento non contempla tutte le attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai medesimi; da qui la necessità di fissare criteri di vaglio tecnico supplementari, per agevolare ulteriormente gli investimenti ecosostenibili.

In pari data è stato altresì pubblicato nella GUUE il Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

Come noto, il regolamento (UE) 2020/852 (c.d. regolamento tassonomia), relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, stabilisce il quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, mentre il regolamento (UE) 2021/2178 della Commissione precisa il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’art. 19-bis o all’art. 29-bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specifica la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa.

Soffermandosi brevemente sul contenuto del regolamento (UE) 2023/2486, nell’allegato I dello stesso sono indicati i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; nell’allegato II i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare; nell’allegato III i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento; infine, nell’allegato IV sono indicati i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Le modifiche al regolamento delegato (UE) 2021/2178 sono invece contenute nell’art. 5 del regolamento e negli allegati V, VI, VII.

Entrambi i citati regolamenti si applicano dal 1° gennaio 2024 (con due eccezioni che riguardano il regolamento (UE) 2023/2485, per le quali la data di applicazione è il 1° gennaio 2025).

[Alessandra Zanardo, 23 novembre 2023]

Leggi il Regolamento delegato (UE) 2023/2485

Leggi il Regolamento delegato (UE) 2023/2486