Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, lo scorso 1° aprile, della c.d. “seconda direttiva Insolvency” (Direttiva UE 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2026, recante l’armonizzazione di taluni profili del diritto dell’insolvenza) si realizza un ulteriore avanzamento nel processo di armonizzazione del diritto dell’insolvenza nell’Unione
La direttiva, composta da 57 articoli, si configura quale strumento di armonizzazione minima (cfr. espressamente l’art. 4), lasciando impregiudicata l’applicazione della disciplina già introdotta dalla direttiva c.d. restructuring (Direttiva (UE) 2019/1023).
Essa ha l’obiettivo, esplicitato al considerando n. 1, di “contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e dell’unione dei mercati dei capitali nonché [di] eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza”.
I principali ambiti di intervento della direttiva possono essere così sintetizzati.
In primo luogo, essa disciplina l’azione revocatoria (Titolo II), quale strumento volto a ricostituire la massa attiva mediante la contestazione degli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore anteriormente all’apertura della procedura.
In secondo luogo, interviene sul rintracciamento dei beni appartenenti alla massa “fallimentare” (Titolo III), prevedendo, tra l’altro, l’accesso alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti, nonché l’accesso, da parte degli organi delle procedure di insolvenza, alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai registri e alle banche dati nazionali, oltre a specifiche misure volte a facilitare l’accesso alla giustizia in ambito transfrontaliero.
Particolarmente rilevante è inoltre l’introduzione della procedura di “pre-pack” (Titolo IV): si prevede che gli Stati membri mettano a disposizione del debitore in stato di probabilità di insolvenza uno strumento, articolato in una fase preparatoria e in una fase esecutiva, finalizzato alla cessione dell’azienda – o di suoi rami – in regime di continuità aziendale e al miglior offerente. Tale procedura potrà essere configurata tanto come istituto autonomo quanto come segmento di una procedura di regolazione della crisi già prevista dal diritto nazionale (art. 21, secondo paragrafo).
La direttiva interviene, altresì, sui doveri degli amministratori e sulla relativa responsabilità (Titolo V), prevedendo l’obbligo, in capo agli amministratori di società che versino in stato di insolvenza – e non già di mera crisi o squilibrio economico-finanziario – di presentare tempestivamente la domanda di apertura della procedura concorsuale.
Completano il quadro alcune disposizioni relative al ruolo del comitato dei creditori (Titolo VI) e l’introduzione di specifiche misure in materia di trasparenza (Titolo VII), volte a garantire una maggiore accessibilità e chiarezza delle normative nazionali in materia di insolvenza.
Nel complesso, la Direttiva conferma l’evoluzione verso un modello europeo di disciplina dell’insolvenza orientato all’efficienza, alla prevedibilità e alla tutela degli investitori.
Essa entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri avranno tempo per recepirla nei rispettivi ordinamenti interni sino al 22 gennaio 2029.
Leggi la direttiva:
[Ilaria Capelli, Filippo Viola, 2 aprile 2026]
