Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti secondo le modalità ammesse durante l’emergenza da Covid-19

Alla luce di quanto disposto dall’art. 4, comma 11, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), «[i]l termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026».

Vengono così prorogate le misure eccezionali introdotte durante l’emergenza da Covid-19 per agevolare lo svolgimento delle assemblee di società ed enti.

Si segnala dunque, in particolare, che, in forza della predetta proroga, fino alla data del 30 settembre 2026:

  1. nelle assemblee di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici sarà possibile – anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie ma purché ciò sia previsto nell’avviso di convocazione – esprimere il voto in via elettronica o per corrispondenza nonché intervenire mediante mezzi di telecomunicazione. Inoltre, le stesse assemblee di cui sopra potranno svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2358, sesto comma, c.c. -, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (art. 106, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
  2. le società a responsabilità limitata potranno inoltre consentire – anche in deroga all’art. 2479, quarto comma, c.c. e alle diverse disposizioni statutarie – che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto (art. 106, comma 3, d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
  3. le società con azioni quotate potranno: (i) designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies t.u.f., anche a fronte di una difforme previsione statutaria; (ii) prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento nelle predette assemblee sia realizzabile esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex 135-undecies t.u.f., al quale sarà possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies t.u.f., in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, t.u.f. (art. 106, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18);
  4. le medesime disposizioni richiamate alla precedente lett. c) saranno applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (art. 106, comma 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

[Daniele Stanzione, 22 gennaio 2026]