La Corte di Giustizia dell’Unione europea si pronuncia sulla compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali e con la disciplina europea in tema di protezione dei dati personali di una normativa nazionale che impone la pubblicazione dei dati personali degli azionisti, inclusi i soci di minoranza

Con la sentenza del 3 settembre 2026, causa C-798/24 (“Jautiva”), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto europeo della normativa vigente in Lettonia che impone la messa a disposizione del pubblico, anche online e con possibilità di download in blocco, dei dati personali relativi agli azionisti di società per azioni, compresi gli azionisti di minoranza.

La Corte ha anzitutto chiarito che l’art. 14, lett. d), della direttiva (UE) 2017/1132 non impone agli Stati membri di pubblicare le informazioni relative a tutti gli azionisti, in quanto la norma riguarda le persone che hanno il potere di rappresentanza ovvero partecipano all’amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società e non gli azionisti in quanto tali. In particolare, gli azionisti di minoranza, non disponendo di funzioni di gestione e di controllo e non avendo la qualità di titolari effettivi della società, non rivestono una posizione rilevante per la tutela degli interessi dei terzi, che è alla base della disciplina in tema di pubblicità societaria.

La Corte ha esaminato la questione alla luce degli artt. 5 e 6 GDPR, in combinato disposto con gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo l’argomentazione proposta dalla Corte, la pubblicazione dei dati degli azionisti – compresivi delle generalità e dei recapiti dei soci, nonché della categoria, del numero, del valore nominale delle azioni e dei voti attribuiti – costituisce un trattamento di dati personali e determina una grave ingerenza nel diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali e ciò anche in ragione della possibilità di accesso a tali dati da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone, nonché della possibilità di successiva conservazione e diffusione dei dati.

Secondo la Corte, gli obiettivi invocati dal legislatore lettone – trasparenza del contesto imprenditoriale, tutela degli interessi dei terzi, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – costituiscono obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione e, tuttavia, la pubblicazione indiscriminata dei dati di tutti gli azionisti non supera il test di proporzionalità. In particolare, quanto alla trasparenza societaria, la misura non è idonea né necessaria, poiché le informazioni relative agli azionisti di minoranza sono, in linea di principio, irrilevanti per i terzi. Quanto alla prevenzione del riciclaggio, la Corte sottolinea che gli stessi obiettivi possono essere perseguiti mediante strumenti meno lesivi, ad esempio subordinando l’accesso ai dati alla dimostrazione di un legittimo interesse.

La Corte conclude pertanto che gli artt. 5 e 6 GDPR, interpretati alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, ostano a una normativa nazionale che renda indiscriminatamente accessibili al pubblico – senza alcuna condizione di accesso – i dati personali di tutti gli azionisti, compresi quelli di minoranza, affermando il principio secondo cui la trasparenza societaria non può tradursi in una generalizzata divulgazione dei dati personali degli investitori. Secondo la Corte, infatti, anche quando siano perseguiti obiettivi di interesse pubblico, la pubblicità dei dati deve essere limitata a quanto strettamente necessario ed essere accompagnata da adeguate garanzie contro gli abusi.

Leggi la sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2026, C-798/24, Jautiva

[Silvia Corso, 7 settembre 2026]