Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 87, pubblicata il 26 giugno 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto che l’art. 147 l. fall. deve essere interpretato nel senso che, prima di dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta la fallibilità dell’ente.
In mancanza, il fallimento sociale non è opponibile ai soci della società semplice.
In tal modo, la Corte ha superato l’orientamento di legittimità secondo cui sarebbe sufficiente, al fine di tutelare il diritto di difesa dei soci, la facoltà di questi ultimi di proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento sociale.
Leggi la sentenza n. 87/2025 della Corte costituzionale
[Stefano Pugliese, 3 luglio 2025]