La Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale dell’art. 4-bis legge n. 247/2012 che prevede l’ammissibilità di soci non professionisti nella società forense

La Corte costituzionale con sentenza n. 138, depositata il 21 luglio 2026, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con ordinanza del 24 ottobre 2025, ha sollevato con riferimento all’art. 4-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), nella parte in cui consente la partecipazione in società esercenti la professione forense “a soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni”, ammettendo, dunque, la partecipazione di un “socio di puro capitale”.

Secondo il CNF,  la presenza di soci di puro capitale in società esercenti la professione forense si porrebbe innanzitutto in contrasto con gli articoli 24 e 111 Cost., perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati (che è strumento per garantire l’effettività del diritto di difesa e per assicurare “il processo giusto”) e, in secondo luogo, contrasterebbe con l’art. 41 Cost., perché darebbe luogo ad una distorsione della concorrenza tra professionisti (“in quanto la commistione tra attività commerciale e attività professionale consentirebbe l’aggiramento di una parte delle incompatibilità previste per la generalità degli avvocati e attenuerebbe i doveri deontologici che su di loro gravano”).

La Consulta ha ritenuto le ragioni volte a  dimostrare l’incostituzionalità della previsione insufficienti e  l’ordinanza di rimessione priva di adeguata motivazione, perché il CNF non ha preso in alcuna considerazione – ritenendole in ogni caso irrilevanti – le norme dettate dai commi da 3 a 6 dell’articolo 4-bis, che prevedono una serie di cautele (relative all’assetto societario e all’esercizio della professione da parte delle società forensi) volte a prevenire i rischi connessi all’ingresso del socio non professionista e, anzitutto, i condizionamenti dell’indipendenza del professionista e i conflitti di interesse. Tale carenza compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure, che sono, pertanto, inammissibili.

Proprio nell’ottica di controbilanciamento dell’ingresso della logica del capitale dei soci non professionisti nelle società forensi vanno infatti lette, nell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012, una serie di norme che, per un verso, riguardano la struttura societaria e, per altro verso, l’attività professionale esercitata da tali enti: così la prevalenza della componente professionale è garantita dalla prescrizione secondo cui i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ai soci professionisti (comma 2, lettera a, primo periodo); quanto alla gestione della società, è invece imposto che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione sia composta da soci avvocati (comma 2, lettera b) e che la carica di amministratore sia rivestita solo dai soci, tanto professionisti quanto non professionisti (comma 2, lettera c).

È perciò evidente- sottolinea la Corte- che il complesso di norme in rassegna risponde all’intento legislativo di attribuire ai soci professionisti le decisioni fondamentali concernenti la società e, dunque, di assegnare loro un potere “dominante” in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull’espletamento dell’attività professionale.

La pronuncia infine non manca di dare atto che, nell’attuale XIX Legislatura, è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato il disegno di legge di “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento

Forense” (A.S. n. 1917), il quale ribadisce la scelta di apertura delle società forensi ai soci non professionisti e impone al legislatore delegato princìpi e criteri che, da un lato, confermano i limiti alla loro partecipazione nella struttura societaria fissati dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 e, dall’altro, ne integrano, in parte, le prescrizioni sull’attività professionale, mutuando alcune delle regole della STP.

Leggi la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2026

[Elisabetta Codazzi, 28 luglio 2026]