La Cassazione esclude l’applicazione retroattiva dell’art. 2407, co. 2, c.c.

La l. 35/2025, novellando l’art. 2407, co. 2, c.c., ha limitato il risarcimento dei danni a cui sono tenuti i sindaci nei confronti della società e dei suoi creditori ad “un multiplo del compenso annuo percepito” (pari, più precisamente, a quindici volte il compenso se si tratta di compensi fino a €. 10.000, a dodici volte il compenso se si tratta di compensi da €. 10.000 a €. 50.000, e a dieci volte il compenso se si tratta di compensi maggiori di €. 50.000).

Uno dei dubbi interpretativi riguardava la possibilità che la nuova disposizione trovasse applicazione anche con riferimento ai fatti illeciti posti in essere dai sindaci prima dell’entrata in vigore della novella.

In data 22 gennaio 2026, sono stati pubblicati due provvedimenti “gemelli” della Corte di Cassazione (sentenza n. 1390/2026 e ordinanza n. 1392/2026) che hanno escluso l’applicazione retroattiva della nuova disposizione.

In particolare, la Corte ha osservato che “il diritto al risarcimento matura in capo alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori) già in forza del pregiudizio, di natura patrimoniale, che l’inadempimento del sindaco (in via esclusiva o in concorso con gli amministratori) abbia arrecato al patrimonio sociale, e come tale – in mancanza di una norma che inequivocabilmente e ragionevolmente disponga il contrario – va assoggettato alla normativa in quel momento in vigore non solo per l’individuazione degli elementi della fattispecie costitutiva, ma anche per la determinazione della sua dimensione quantitativa, ivi compreso il criterio fissato per la determinazione della misura risarcibile”.

Inoltre, mandando un ‘monito’ al legislatore – il quale sta attualmente discutendo il d.d.l. 1426/2025 che espressamente dispone l’applicazione retroattiva della norma in questione – la Corte, premesso che “i limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali, comprendono, tra gli altri, “il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte cost. n. 73/2017, con rinvio alle sentenze n. 170/2013, n. 78/2012 e n. 209/2010)”, ha affermato che “che tali principi sarebbero senz’altro sacrificati ove si ritenesse che l’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo attualmente in vigore, avesse efficacia retroattiva e fosse perciò applicabile anche ai fatti commessi precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in corso. Una simile conclusione finirebbe invero per arrecare una irrimediabile lesione: i) alla parità di trattamento tra amministratori e sindaci che la precedente versione della norma, in ipotesi di responsabilità solidale degli stessi in conseguenza del concorso omissivo di questi ultimi alla mala gestio dei primi, senz’altro garantiva, coerentemente, del resto, con il principio generale previsto dall’art. 2055 c.c.; ii) alla legittima aspettativa della società (e dei creditori) danneggiati (e, in caso di fallimento, del curatore) a far valere la piena e completa responsabilità, almeno nei rapporti esterni, sia degli uni, sia degli altri e, dunque, di ottenere tanto dagli amministratori, quanto dei sindaci che abbiano concorso nell’inadempimento o nell’illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente all’unico pregiudizio arrecato al patrimonio sociale; iii) alla prerogativa-funzione propria del giudice di procedere, nell’esercizio della giurisdizione civile, non solo all’accertamento dell’an del diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato ma anche, quale necessario e imprescindibile completamento della tutela invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento, dell’intero pregiudizio risarcibile”.

Leggi la sentenza n. 1390/2026 e l’ordinanza n. 1392/2026 della Corte di Cassazione

[Stefano Pugliese, 26 gennaio 2026]