In attuazione dei criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione europea 2024 (su cui v. la newsletter del 3 luglio 2025), il MEF ha elaborato e posto in consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (c.d. Consumer credit directive 2 o CCD2).
Tra le principali novità si segnalano:
- Modifiche al T.U.B.
Nel titolo VI, capo II relativo al credito ai consumatori, si adeguano innanzitutto le definizioni e l’ambito di applicazione rispetto al contenuto della CCD2. In particolare:
- all’articolo 122 TUB, comma 1, vengono introdotte le lettere i-bis) e i-ter) che escludono dall’ambito di applicazione del suddetto capo le ipotesi di dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni e servizi in presenza di specifiche condizioni;
- un nuovo comma 1-ter all’art. 122 precisa che, ai fini dell’esenzione di cui alla lettera i-bis) del comma 1, si considera offerta di credito da parte di terzi anche quella in cui la dilazione di pagamento è offerta dal fornitore di beni o prestatore di servizi sulla base di convenzioni con soggetti terzi autorizzati o abilitati all’erogazione del credito che prevedano la cessione del credito pro-soluto contestuale o successiva alla dilazione;
- all’art. 122, comma 5-bis TUB, si introduce un regime semplificato per i contratti di credito considerati meno rischiosi per il consumatore, demandando alle disposizioni secondarie della Banca d’Italia, conformemente alla delibera del CICR, la specificazione delle disposizioni nazionali non applicabili.
Nel Titolo VI-bis TUB, in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, si interviene per:
- allineare le definizioni di agente e mediatore a quella di intermediario del credito della CCD2 (artt. 128-quater e 128-sexies), escludendo l’attività di mera presentazione non remunerata.
- introdurre un nuovo comma 1-bis all’art. 128-novies, che prevede l’obbligo per agenti e mediatori di segnalare all’OAM eventuali violazioni commesse da dipendenti e collaboratori;
- Modificare l’art. 128-undecies, comma 4, in merito allo scambio di informazioni tra OAM e le autorità competenti secondo quanto previsto dalla direttiva.
- Modifiche al d.lgs. 141/2010 ed altre
Il d.lgs. interviene ulteriormente sulla disciplina degli agenti e mediatori creditizi di cui al d.lgs. 141/2010, escludendo – tramite l’introduzione della lettera b-bis) all’articolo 12 – l’attività di prestazione di servizi di crowdfunding rivolti alle imprese, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503, dal novero delle attività riservate di agenzia e mediazione di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies del TUB. Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare sia nei confronti delle imprese che dei consumatori, viene inoltre introdotto, all’articolo 17, il nuovo comma 4-quater.1, che sancisce la compatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di crowdfunding. Tra le ulteriori modifiche apportate alla disciplina anzidetta si segnala, in particolare, l’introduzione del nuovo articolo 12-bis, intitolato «Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio». Tale disposizione, alla luce dell’ampliamento dell’ambito di applicazione della direttiva CCD2 anche alle dilazioni di pagamento concesse dai fornitori di beni o servizi, recepisce l’articolo 37 della direttiva e introduce un sistema adeguato di registrazione e vigilanza per i soggetti che esercitano questo tipo di attività creditizia.
Inoltre, in attuazione della lett. m) dell’art. 4 della legge di delegazione europea, sono previsti ulteriori interventi normativi. Si segnalano: i) le modifiche all’art. 69 c.c.i.i. sui presupposti soggettivi per l’accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti del consumatore; ii) l’abrogazione della lett. d) del comma 1 dell’articolo 144-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 concernente la cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori e iii) le modifiche al d.l. 1/2012 conv. nella l. 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento all’articolo 28, apportate al fine di recepire la disciplina di cui alla CCD2 inerente alla sottoscrizione delle polizze assicurative collegate al contratto di credito.
- Quesiti rivolti al mercato
Il MEF, da ultimo, invita il mercato a formulare osservazioni, ipotesi di revisione o integrazione circa le modalità di recepimento delle seguenti disposizioni: i) art. 2, par. 5, CCD2 sulla possibile esenzione delle carte di debito differito; ii) art. 36 CCD2 per i servizi di consulenza al debito.
Al fine di acquisire la posizione del mercato, l’Allegato II contiene i relativi quesiti rivolti ai rispondenti alla consultazione.
Si rinvia al sito del MEF per visionare il documento di consultazione pubblica e gli altri allegati.
[Anna Masi, 24 luglio 2025]