Banca d’Italia e CONSOB su cripto-attività e informativa di bilancio

Lo scorso 6 marzo 2025 è stata pubblicata la Comunicazione congiunta di Banca d’Italia e CONSOB dal titolo “Cripto-attività e informativa di bilancio – Comunicazione congiunta agli emittenti e alle società di revisione legale e ai revisori legali con incarichi sui bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP) e degli enti sottoposti a regime intermedio (ESRI)” (link).

La Comunicazione non introduce nuovi obblighi, ma ribadisce l’importanza delle prescrizioni già vigenti, evidenziando le peculiarità di un settore in continua evoluzione.

I principali contenuti della Comunicazione

La corretta classificazione delle cripto-attività. Viene sottolineata la necessità di comprendere adeguatamente la natura e le caratteristiche delle cripto-attività per una loro corretta classificazione secondo la normativa applicabile. A tal proposito, si fa riferimento agli orientamenti pubblicati dall’ESMA nel dicembre 2024 (link).

Gli obblighi dei revisori e la normativa antiriciclaggio. I revisori che operano su clienti con investimenti in cripto-attività sono invitati a prestare particolare attenzione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, in considerazione dell’elevato rischio di riciclaggio associato a tali asset. Su questo punto, la Comunicazione richiama espressamente il Richiamo di attenzione n. 6/22 di CONSOB, pubblicato il 20 dicembre 2022 (link).

L’informativa di bilancio e la valutazione delle cripto-attività. Particolare attenzione viene riservata agli obblighi informativi nei bilanci degli emittenti. In particolare, si richiama la necessità di adottare criteri di prudenza nella valorizzazione in bilancio delle cripto-valute, data la loro elevata volatilità e natura speculativa. Gli emittenti devono fornire informazioni dettagliate sull’esposizione e sul rischio associato a posizioni significative in cripto-attività, incluse quelle detenute indirettamente tramite società partecipate.

Le comunicazioni al pubblico ai sensi del MAR. Infine, si precisa che i comunicati stampa diffusi ai sensi dell’art. 17, par. 1, del Market Abuse Regulation (MAR), relativi all’acquisto o alla sottoscrizione di cripto-attività, devono contenere informazioni chiare e complete per consentire al pubblico una valutazione consapevole. Tra queste, devono essere inclusi dettagli sulle caratteristiche delle cripto-attività e sulle motivazioni dell’acquisto o della sottoscrizione.

[Ilaria Capelli, 13 marzo 2025]