Accolto il ricorso proposto dall’Associazione ODC avverso il decreto del Ministero della Giustizia sul conseguimento del titolo di avvocato specialista

Il Consiglio direttivo della Associazione, sotto la presidenza di Giuliana Scognamiglio, aveva proposto un ricorso per l’annullamento del decreto del Ministero della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, affidando il patrocinio della causa a Marcello Clarich. A fondamento del ricorso si deduceva l’illegittimità, sotto diversi profili, della scelta, operata dal suddetto regolamento, di collocare il diritto commerciale fra gli “indirizzi” del diritto civile, negando l’autonoma rilevanza della nostra disciplina ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Con sentenza depositata in data 3 gennaio 2024, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, recependo in larghissima misura gli argomenti addotti dalla ricorrente.

In particolare, il Giudicante ha riconosciuto  “l’autonomia disciplinare e tematica del diritto commerciale, siccome materia di risalente e nobilissima tradizione, al pari dello stesso diritto civile moderno, con il quale il diritto commerciale ha avviato un processo di emancipazione e di successivo dialogo sin dalla seconda metà dell’800 (autonomia affermata dalla dottrina sul piano delle fonti e sul piano del metodo di ricerca) e che ha portato la materia de qua ad assumere un carattere speciale (rispetto al diritto civile) ma non eccezionale rispetto al diritto comune (taluni principi del diritto commerciale, ferma la funzione generale “ordinante” del diritto civile, hanno persino influenzato la riflessione su singoli istituti privatistici: si pensi, a titolo esemplificativo, al fenomeno dell’abuso dello schermo della personalità, al principio della tendenziale stabilità dei deliberati applicabile anche alle delibere degli enti non lucrativi, all’apporto allo studio sull’invalidità dell’atto e del negozio, nonché all’influenza sui rapporti privati di nuove clausole generali in tema di ragionevolezza (cfr. artt. 2501-bis e 2467)”.

Il TAR ha inoltre correttamente ricostruito il rapporto fra il diritto commerciale, da un lato, e il diritto industriale, il diritto della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica, il diritto bancario e dei mercati finanziari, il diritto della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, dall’altro: dette materie, pur dotate di acquisita autonomia didattica, scientifica e pratica, costituiscono comunque delle partizioni del diritto commerciale medesimo, in quanto disciplina “generalista”.

Giuliana Scognamiglio, 4 gennaio 2024