È stato pubblicato in G.U. del 21 ottobre 2026 il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 189 che ha emendato, ancora una volta, il Testo Unico della Finanza recependo la direttiva (UE) n. 2024/2810 con riguardo alle azioni a voto plurimo e che ha introdotto al contempo gli adattamenti richiesti dal regolamento (UE) n. 2024/2809 (c.d. Listing Act) alla disciplina del ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate e al sistema sanzionatorio in ambito MAR (Market Abuse Regulation).
Il citato decreto legislativo n. 189 del 2026 recepisce nell’ordinamento la direttiva (UE) 2024/2810. Come già segnalato nella newsletter ODC del 17 ottobre 2024, quest’ultima direttiva, insieme a quella n. 2811 e al regolamento n. 2809, fa parte del c.d. Listing Act, il pacchetto legislativo europeo sulle quotazioni finalizzato a rendere i mercati dei capitali pubblici dell’UE più attraenti per le aziende e a facilitare la quotazione in particolare delle piccole e medie imprese (PMI).
In particolare, l’articolo 1, d.lgs. 189/2026 introduce nel t.u.f. il nuovo articolo 66-bis.1, recependo l’articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810 concernente gli obblighi di trasparenza posti in capo alle società che presentano una struttura con azioni a voto plurimo, le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate in un mercato di crescita per le PMI o in un altro sistema multilaterale di negoziazione. In particolare, le società con strutture azionarie a voto plurimo, le cui azioni sono negoziate o devono essere negoziate nelle menzionate sedi di negoziazione, dovranno inserire nella documentazione finanziaria ivi specificata le informazioni concernenti: a) la struttura del capitale sociale, con l’indicazione delle varie categorie di azioni, corredate dalle informazioni specificate dalla disposizione in esame; b) le eventuali restrizioni al trasferimento di azioni o ai relativi diritti di voto; c) talune categorie di azionisti che detengono azioni con voto plurimo. Si demanda, inoltre, alla Consob l’emanazione delle eventuali disposizioni attuative della disciplina in oggetto.
L’articolo 2 contiene disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2809, che modifica il regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation) in materia di abusi di mercato, intervenendo principalmente in materia di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni contenute nel medesimo MAR. Nello specifico, l’art. 187-ter.1 t.u.f., relativo alle sanzioni per le violazioni del MAR, viene riscritto introducendo sanzioni commisurate al fatturato per società ed enti e specifici limiti pecuniari per le persone fisiche, con possibilità di elevarle fino al triplo del vantaggio ottenuto. Sono inoltre aggiornati i poteri della Consob e i criteri di determinazione delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale duplicazione di procedimenti e sanzioni penali e amministrative per la stessa condotta.
L’articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 4 dispone circa l’entrata in vigore della disciplina in esame.
Leggi il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 189
[Anna Masi, 29 ottobre 2026]
